Tra le principali misure relative al contrasto alle frodi Iva su idrocarburi e carburanti la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) ha previsto a decorrere dal 1 luglio 2018 che:
Viene di conseguenza prevista l’abrogazione del D.p.r. 444/1997 che disciplinava l’utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione.
Le spese di rifornimento potranno comunque essere saldate in contanti, ma sarà esclusa in tal caso la possibilità di dedurre il costo e detrarre l’Iva sul costo di benzina e gasolio da autotrazione.
Pertanto, dal 1° luglio 2018, solo il pagamento tramite strumenti elettronici e documentato con lafattura elettronica emessa dal distributore consentirà al contribuente soggetto titolare di partita Iva di dare rilevanza fiscale alle spese di carburante, detraendo l’iva e deducendola dal proprio reddito, sempre nei limiti consentiti dalla normativa di riferimento.